L’Autorita’ di Garanzia nelle Comunicazioni, ha condannato il Comune di Messina

PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N° 28 DEL 22 FEBBRAIO 2000, PERPETRATA, DAL SINDACO CATENO DE LUCA

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AGCOM e Cateno De Luca: nota pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019; 247/19/CONS 2.

VISTA la nota del 30 maggio 2019 (prot. n. 234398) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha trasmesso la delibera n. 13/2019 relativa alle conclusioni istruttorie del procedimento avviato nei confronti del Comune di Messina, a seguito della segnalazione presentata dall’avv. Antonio De Luca, dagli on.li Valentina Zafarana e Francesco D’Uva e dalla sen. Grazia D’Angelo per la presunta violazione
dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Sindaco di Messina in relazione alla distribuzione “presso le abitazioni dei cittadini messinesi” di “una lettera elettorale recante come mittente il Sindaco della Città metropolitana di Messina Cateno De Luca, con la quale viene espressamente richiesto, per le prossime elezioni di rinnovo del Parlamento europeo […] di barrare il simbolo di Forza Italia e di esprimere due preferenze per i candidati Musolino e Berlusconi”. In particolare, il Comitato ha ritenuto non rispondente a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000 “la comunicazione istituzionale realizzata mediante l’invio ai cittadini di Messina […] della lettera con cui, nella qualità di Sindaco del Comune di Messina e della Città metropolitana di Messina, invita un numero significativo di elettori a votare Dafne Musolino” e ha proposto all’Autorità l’applicazione della sanzione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 24 maggio 2019 con la quale il Sindaco di Messina ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:
– “in alcun modo la comunicazione elettorale in argomento potrebbe integrare una violazione del divieto di cui al predetto art. 9 in quanto non può essere riconducibile alla pubblica amministrazione, Comune o Città metropolitana di Messina, o alla figura istituzionale del Sindaco”;
– “La lettera di propaganda elettorale a favore della candidata alle elezioni europee del 26 maggio p.v., avv. Dafne Musolino è stata predisposta ed inviata dalla società Hya S.r.l. in virtù di un contratto di prestazione d’opera sottoscritto in data 26 aprile 2019 tra la società predetta e il sig. Michele Malluzzo, mandatario elettorale della candidata […] Musolino, il cui oggetto è l’elaborazione, la stampa e l’imbustamento delle comunicazioni di propaganda elettorale a favore di quest’ultima”;
– “la comunicazione elettorale oggetto dell’esposto contiene i riferimenti alle cariche pubbliche locali in atto rivestite dallo scrivente e dall’avv. Dafne Musolino, ma non è stata certamente posta in essere nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali o, con mezzi, risorse e personale assegnati alle pubbliche amministrazioni di appartenenza”;
– “Alla luce di quanto sopra evidenziato […] non è possibile ipotizzare illegittimità di qualsivoglia genere nella lettera inviata dallo scrivente”;

PRESA VISIONE della lettera oggetto di segnalazione, allegata alla documentazione istruttoria, indirizzata agli elettori e sottoscritta da Cateno De Luca in cui si risulta scritto “Io, nella mia qualità di Sindaco della Città di Messina […] ho individuato nell’Assessore Dafne Musolino la persona giusta per rappresentare […] il nostro territorio […] mi permetto di chiedervi di votare per Dafne” e reca, nell’intestazione, la dicitura “Mittente Cateno De Luca Sindaco” e, nella parte sottostante, il riferimento a “Comitato elettorale” con l’indicazione dei recapiti del
comitato medesimo;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di
comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali,
dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi
d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;

CONSIDERATO che, l’art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che “Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano […] anche attraverso al pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le
affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi”;

RILEVATO che la lettera oggetto di segnalazione riporta l’indicazione “Mittente: Sindaco della Città metropolitana di Messina Cateno De Luca” e, nel testo, la dicitura “Io, nella mia qualità di Sindaco della Città di Messina” e appare, pertanto, riferibile al Sindaco di Messina nella sua veste istituzionale;

RITENUTO, pertanto, che la lettera in questione recando un riferimento alla carica istituzionale del Sindaco di Messina, è sufficiente, nel caso di specie, ad attribuire
l’iniziativa all’amministrazione comunale in quanto il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’ente;

RITENUTO che la lettera oggetto di segnalazione costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all’amministrazione comunale di Messina,

RILEVATO che la predetta attività di comunicazione istituzionale ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la distribuzione della lettera oggetto di segnalazione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee del 26 maggio 2019;

RILEVATO che l’iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la distribuzione della lettera con cui il Sindaco di Messina “invita un numero significativo di elettori a votare Dafne Musolino” non presenta i requisiti cui l’art. 9 della legge n. 28 del 2000 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto detta iniziativa – volta ad invitare gli elettori a votare una determinata candidata – non è in alcun modo correlata all’efficace
funzionamento dell’ente. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che lettera riporta l’indicazione del nome del Sindaco di Messina nella sua veste istituzionale e appare di chiara valenza propagandistica;
RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della lettera oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia;

UDITA la relazione del Presidente;
ORDINA al Comune di Messina di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la distribuzione della lettera indirizzata agli elettori e sottoscritta dal Sindaco di Messina Cateno De Luca in cui si risulta scritto “Io, nella mia qualità di Sindaco della Città di Messina […] ho individuato nell’Assessore Dafne Musolino la persona giusta per rappresentare […] il nostro territorio […] mi permetto di chiedervi di votare per Dafne”. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine. Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi – Centro direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
La presente delibera è notificata al Comune di Messina e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 7 giugno 2019
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi