In Italia, particolarmente al Tribunale per i Minorenni di Brescia, esistono strane modalità di sottrazione dei bambini ai propri genitori: nel caso che affronteremo in seguito esiste una chiara violazione dell’Articolo 111 della Costituzione per elusione del contraddittorio oltre al non rispetto della Sentenza della Cassazione che prevede il Divieto di sottrarre i minorenni forzatamente (La Cassazione in varie sentenze es. n. 32005/2022, n. 390/2025 e altre correlate al “caso Massaro” come la n. 9691/2022), ha stabilito che l’uso della forza fisica per sottrarre un minore è illegittimo e non conforme allo stato di diritto, ribadendo il diritto del minore alla bigenitorialità e condannando le condotte ostruzionistiche dei genitori che impediscono i rapporti, anche in assenza di allontanamento fisico, ma sottolineando che l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari deve avvenire nel rispetto del superiore interesse del minore, senza coercizione assoluta e privilegiando soluzioni che tutelino la sua salute psico-fisica.
Le superiori violazioni, pongono un Decreto emesso lo scorso 08 gennaio 2026 nell’alveo di una Nullità Assoluta ed Insanabile dell’Atto. È accaduto infatti, che nella data descritta, 4 magistrati (di cui 2 togati e 2 onorari) abbiano esteso un provvedimento per sottrarre il minore autistico S.F. nato nel 2010 alla propria madre M.L (residente in Provincia di Lodi) ed ai nonni materni affidatari del loro nipote dal 2019.
La mamma nelle ore scorse, ci ha riferito che in passato ‘la Diagnosi di Autismo riguardante il proprio figlio non le sarebbe stata resa nota in tempo da parte degli operatori del Competente Reparto di Neuropsichiatria Infantile di Crema’.
Ciò che lascia esterrefatti sono le Motivazioni addotte dai giudici nel loro ‘Foglio giudiziario’ dove addirittura hanno scritto: “Emergeva, con una certa evidenza, la situazione di fragilità nella quale versava il minore, in quanto mostrava difficoltà di adattamento, non era in grado di tenere un comportamento consono all’ambiente scolastico, manifestava frequenti scatti di rabbia caratterizzati da agiti auto ed etero aggressivi ed era incapace di relazionarsi in modo adeguato. Rispetto a quest’ultima circostanza, S. non era in grado di intrattenere una conversazione o di argomentare, utilizzando un linguaggio piuttosto semplice e talvolta poco comprensibile. In aggiunta, non era riuscito a raggiungere il livello di maturità che ragionevolmente ci si attende per la sua età, in quanto il minore parrebbe essere dipendente dalle figure adulte a cui è affidato, vale a dire i nonni materni. Veniva evidenziato che, di fatto, pur essendo formalmente affidato ai nonni materni, S. non stava più in modo stabile presso di loro e risultava che trascorresse dei periodi con la madre senza che fossero stati preventivamente concordati con i servizi sociali. Data la condizione di estremo disagio del minore e il delicato periodo di crescita che sta attraversando, la fragilità delle figure familiari che dovrebbero prendersene cura veniva proposto il collocamento del minore in comunità previo affido ai servizi sociali. Il PM formulava infine la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo alla madre; si DISPONE l’affido di S.F. ai Servizi sociali, che provvederanno a collocarlo al più presto in luogo idoneo (comunità familiare, educativa o terapeutica a seconda delle necessità), avviando frequentazioni protette con i familiari e successivamente più libere ove ne ricorrano le condizioni, escludendo per ora il pernotto”.
Gli accennati modi descritti dai firmatari, pongono in luce nelle loro argomentazioni le caratteristiche autistiche del bambino delle quali sembrano non averne consapevolezza visto che imputano ai familiari del bimbo colpe per i suoi eccitamenti autistici propri della patologia.
Addirittura gli ermellini in palese non rispetto della Carta Costituzionale hanno specificato: “SI AUTORIZZA ove necessario, l’ausilio della forza Pubblica per l’esecuzione del presente provvedimento. Il presente provvedimento è immediatamente efficace. Si comunichi… – alla madre presso ‘l’Avv.’, non prima dell’allontanamento; – ai nonni materni presso il difensore non prima dell’allontanamento del minore; – al curatore speciale e tutore; – al Servizio Sociale…; – alla NPI di Crema; – ai Carabinieri della Stazione di Crema”.


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